INCOTERMS dopo la Brexit Iscrizioni entro il 22 maggio
Nei contratti di compravendita, le parti devono, in maniera inequivocabile, stabilire chi :
- Assume le obbligazioni del trasferimento fisico delle merci
- Sostiene i costi del trasporto e dell’eventuale assicurazione
- Sopporta i rischi del perimento
- Adempie alle operazioni corollarie
- Consegna la merce contrattuale
Tali stipulazioni possono essere introdotte nel contratto attraverso formule complesse, oppure ricorrendo agli Incoterms® che attraverso semplici acronimi di tre lettere, espressamente richiamati in contratto, rappresentano lo strumento operativo più sintetico, adeguato ed efficace all’assegnazione alle parti delle reciproche e rispettive obbligazioni, al riparo da rischi inutili. Anche interpretativi.
La Camera di Commercio Internazionale ha recentemente pubblicato la periodica revisione dei termini di resa che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2020
Maurizio Favaro
Ha maturato una lunga esperienza professionale come Export Manager in case di spedizione internazionali e successivamente in aziende della distribuzione organizzata. Seguono esperienze professionali in aziende industriali, dove, in qualità di Responsabile Commerciale, si occupa anche di trasporti, logistica, controllo e ottimizzazione dei costi.
Ha operato per molti anni presso Confindustria ...continua
l'attestato di partecipazione
-utilizza la piattaforma Zoom
-viene inviata una mail contenente tutte le indicazioni per poter accedere al corso